Art. 15

In vigore dal 25 ott 2010
È vietato: a) accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari, o l'acquisizione o l'aumento della partecipazione, o la creazione di imprese in partecipazione siano realizzati da una o più persone giuridiche, entità o organismi iraniani, in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività: i) estrazione di uranio; ii) arricchimento e ritrattamento dell’uranio; iii) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; b) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
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