Art. 15
In vigore dal 25 ott 2010
È vietato:
a)
accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari, o l'acquisizione o l'aumento della partecipazione, o la creazione di imprese in partecipazione siano realizzati da una o più persone giuridiche, entità o organismi iraniani, in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività:
i)
estrazione di uranio;
ii)
arricchimento e ritrattamento dell’uranio;
iii)
produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
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