Art. 18
In vigore dal 25 ott 2010
In deroga all’, e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati VII o VIII sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un obbligo sorto per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato V, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:
a)
l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i)
i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un’entità o da un organismo di cui agli allegati VII o VIII;
ii)
il contratto, l’accordo o l’obbligo non contribuiranno alla fabbricazione, alla vendita, all’acquisto, al trasferimento, all’esportazione, all’importazione, al trasporto o all’uso dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati I, II, III e VI e
iii)
il pagamento non viola l’, paragrafo 3;
b)
se si applica l’, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica e
c)
se si applica l’, paragrafo 2, lo Stato membro interessato abbia informato almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione gli altri Stati membri e la Commissione della decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.
Storico versioni
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