Art. 22
In vigore dal 25 ott 2010
1. Le succursali e le controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell’, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, identificata sui siti web di cui all’allegato V, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l’importo e la data dell’operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell’operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell’operazione e indicare in particolare se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV o VI del presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.
2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.
Storico versioni
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