Art. 27

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato devono essere fornite, prima dell'arrivo e della partenza, informazioni relative a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio provenienti dall’Iran o dirette in Iran. 2.   Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce le informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni in dogana del regolamento (CEE) n. 2913/92 e del regolamento (CEE) n. 2454/93. 3.   Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. 4.   Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti, di cui al paragrafo 3, possono essere presentati per iscritto tramite informative commerciali, portuali o di trasporto, purché esse contengano i dati necessari. 5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.
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