Art. 29
In vigore dal 25 ott 2010
1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento, incluso ai fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a)
persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VII e VIII;
b)
a qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniani, governo iraniano compreso;
c)
qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).
2. Si considera che le misure istituite a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un’operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.
3. In ogni procedura volta all’esercizio di un diritto, l'onere della prova che l’esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.
4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell’inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.
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