Art. 30
In vigore dal 25 ott 2010
Ai fini degli , paragrafo 2, lettera c), e 21 e 26, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato una persona, un'entità o un organismo iraniano. In tali casi e in relazione all', l'autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI.
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