Art. 33

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità o un organismo iraniano. 2.   Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli , paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, 21 e 26. 3.   Gli Stati membri s'informano in anticipo in ordine alle misure adottate a norma del 1.
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