Art. 8

In vigore dal 25 ott 2010
1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran. 2.   L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran: a) prospezione di greggio e gas naturale; b) produzione di greggio e gas naturale; c) raffinazione; d) liquefazione di gas naturale. 3.   L’allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, II o IV.
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