Art. 8
In vigore dal 25 ott 2010
1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie chiave elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.
2. L'allegato VI comprende le attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran:
a)
prospezione di greggio e gas naturale;
b)
produzione di greggio e gas naturale;
c)
raffinazione;
d)
liquefazione di gas naturale.
3. L’allegato VI non comprende i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o nell'allegato I, II o IV.
Storico versioni
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