Art. 7

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un’autorizzazione per le transazioni connesse con beni e tecnologie di cui all’, paragrafo 1, o assistenza e servizi di intermediazione di cui all’, paragrafo 1, qualora stabiliscano, salvo i casi in cui si applica la lettera c), che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, compreso quando tali beni e tecnologie, assistenza o servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e a condizione che: a) il contratto per la fornitura dei beni o delle tecnologie, o per la prestazione di assistenza o servizi di intermediazione, preveda adeguate garanzie in merito ai destinatari finali; b) l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione oppure, a seconda dei casi, l'assistenza o i servizi di intermediazione pertinenti, per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari; e c) nei casi in cui l’operazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l’operazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. 2.   Lo Stato membro che respinge una richiesta di autorizzazione ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. 3.   Il paragrafo 1 non si applica alle transazioni o ai servizi di intermediazione connessi con beni e tecnologie di cui all'allegato III.
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