Art. 2
In vigore dal 25 ott 2010
1. È vietato:
a)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e II, originari o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran, oppure
b)
vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran;
c)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alle lettere a) e b).
2. L’allegato I comprende i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, tranne i beni e le tecnologie della categoria 5 dell’allegato I del medesimo regolamento che non figurano negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico.
3. L’allegato II comprende altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell’ONU o dal comitato delle sanzioni.
4. Gli allegati I, II e III non comprendono i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (14) ('elenco comune delle attrezzature militari').
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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