Art. 6

In vigore dal 25 ott 2010
L', paragrafo 1, lettera a) non si applica: a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell’allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006; b) alle operazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA); c) ai beni forniti, trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993.
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