Art. 11
In vigore dal 25 ott 2010
1. Sono vietati:
a)
la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;
b)
l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;
c)
la creazione di imprese in partecipazione con qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2;
d)
la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani che partecipano:
a)
alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;
b)
alla produzione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencati nell'allegato III;
c)
alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale.
3. Ai fini soltanto del paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti definizioni:
a)
la «prospezione di greggio e gas naturale» comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;
b)
la «produzione di greggio e gas naturale» comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;
c)
per «raffinazione» si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili.
4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).
5. Ai fini del paragrafo 4, per cooperazione s'intende:
a)
la condivisione delle spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell'Iran; e
b)
la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.
Storico versioni
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