Art. 11

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Sono vietati: a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2; b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2; c) la creazione di imprese in partecipazione con qualsiasi persona, entità o organismo iraniani di cui al paragrafo 2; d) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c). 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani che partecipano: a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II; b) alla produzione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencati nell'allegato III; c) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale. 3.   Ai fini soltanto del paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti definizioni: a) la «prospezione di greggio e gas naturale» comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve; b) la «produzione di greggio e gas naturale» comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse; c) per «raffinazione» si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili. 4.   È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b). 5.   Ai fini del paragrafo 4, per cooperazione s'intende: a) la condivisione delle spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell'Iran; e b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell’Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.
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