Art. 14
In vigore dal 25 ott 2010
L’, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all’acquisizione o all’aumento di una partecipazione, purché
a)
l’operazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010, e
b)
l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.
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