Art. 12

In vigore dal 25 ott 2010
1.   La realizzazione di un investimento attraverso operazioni di cui all', paragrafo 1, in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie elencati nell'allegato VI è soggetta all’autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, non concedono autorizzazioni per le operazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l’azione contribuirebbe a una delle seguenti attività: a) attività dell’Iran connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante; b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell’Iran; oppure c) esercizio da parte dell’Iran di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.
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