Art. 13

In vigore dal 25 ott 2010
In deroga all’, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri, identificate sui siti web elencati nell’allegato V, possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione a realizzare un investimento attraverso operazioni di cui all', paragrafo 1, purché: a) la persona, l'entità o l'organismo iraniani si siano impegnati ad applicare adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per quanto riguarda i beni o le tecnologie in questione; b) l’Iran si sia impegnato a non usare i beni o le tecnologie in questione per attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o per lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e c) nei casi in cui l’investimento viene realizzato in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che l’operazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:961:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo