Art. 10
In vigore dal 25 ott 2010
I divieti di cui agli non si applicano alle operazioni richieste da un contratto commerciale concluso prima della data di entrata in vigore del presente regolamento o da un contratto o un accordo relativo a un investimento in Iran concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostano all'esecuzione di un obbligo che ne deriva, purché la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che intende avviare l’operazione o prestare assistenza abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l’operazione o l’assistenza alle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito, identificate sui siti web elencati nell’allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2010:961:oj#art-10