Art. 25

In vigore dal 25 ott 2010
È vietato: a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010, ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti: i) all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici; ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran, o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all', paragrafo 2; iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii); iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un’entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii); b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a); c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell’emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2010/961 — Testo vigente | Portale Normativo