Art. 26
In vigore dal 25 ott 2010
1. È vietato:
a)
fornire assicurazioni o riassicurazioni:
i)
all’Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
ii)
a una persona, un'entità o un organismo iraniani diversi da una persona fisica oppure
iii)
a una persona fisica o a una persona giuridica, entità o organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un’entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
b)
partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere il divieto di cui alla lettera a).
2. Il paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), non si applica alla fornitura di assicurazioni obbligatorie o della responsabilità civile a persone, entità od organismi iraniani basati nell'Unione europea.
3. Il paragrafo 1, lettera a), punto iii) non si applica alla fornitura di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VII e VIII, nonché alla riassicurazione ad esse connessa.
Il paragrafo 1, lettera a), punto iii) non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) e non elencati negli allegati VII o VIII.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), punto iii), non si considera che una persona, un'entità a un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) e ii) qualora tali istruzioni siano impartiti ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.
4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ma, fatto salvo l', paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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