Art. 23

In vigore dal 25 ott 2010
1.   Nelle loro attività con gli enti finanziari o creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari o creditizi cui si applica l’: a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela e conformemente ai propri obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo; b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell’operazione in questione e rifiutano l’operazione se queste informazioni non sono fornite; c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali; d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento di attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata sui siti web elencati nell'allegato V, fatti salvi gli . L'UIF, o un'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette. I suddetti obblighi per gli enti creditizi e finanziari sono complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 e dall’applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (16). 2.   Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con: a) enti finanziari e creditizi con sede in Iran, compresa la Banca centrale dell’Iran; b) succursali e filiali, rientranti nell'ambito di applicazione dell', di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran; c) succursali e filiali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell', di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran; d) enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità domiciliate in Iran.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2010:961:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo