Art. 70
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione
In vigore dal 14 lug 2009
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione
1. Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi.
2. Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall’ e dall’.
3. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell’, paragrafo 1, e nell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio.
4. A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.
Storico versioni
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