Art. 70

Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione

In vigore dal 14 lug 2009
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione 1.   Per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie, proibire o limitare l’uso delle indicazioni di cui agli e da 64 a 67 mediante l’inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi. 2.   Per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica prodotti sul loro territorio, gli Stati membri possono rendere obbligatorie le indicazioni previste dall’ e dall’. 3.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di definire e disciplinare indicazioni diverse da quelle elencate nell’, paragrafo 1, e nell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini prodotti sul loro territorio. 4.   A fini di controllo gli Stati membri possono decidere di rendere applicabili gli del regolamento (CE) n. 479/2008 per i vini imbottigliati sul loro territorio ma non ancora commercializzati o esportati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:607:oj#art-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni supplementari degli Stati membri produttori in materia di etichettatura e presentazione (Art. 70 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo