Art. 66
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
In vigore dal 14 lug 2009
Indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione
1. A norma dell’, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 479/2008, i vini commercializzati nella Comunità possono recare indicazioni che si riferiscono a determinati metodi di produzione, in particolare quelle stabilite ai paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
2. Le indicazioni elencate nell’allegato XVI sono i soli termini che possono essere usati per designare un vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo che sia fermentato, maturato o invecchiato in un contenitore di legno. Gli Stati membri e i paesi terzi possono tuttavia stabilire indicazioni equivalenti a quelle previste nell’allegato XVI per tali vini.
L’impiego di una delle indicazioni di cui al primo comma è consentito se il vino è stato invecchiato in un contenitore di legno in conformità delle vigenti disposizioni nazionali, anche se l’invecchiamento prosegue in un altro tipo di contenitore.
Le indicazioni di cui al primo comma non possono essere utilizzate per designare un vino elaborato usando pezzi di legno di quercia, anche in combinazione con l’impiego di contenitori di legno.
3. L’espressione «
fermentato in bottiglia
» può essere usata solo per designare i vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o i vini spumanti di qualità a condizione che:
a)
il prodotto sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
b)
la durata del processo di elaborazione, compreso l’affinamento nell’azienda di produzione, calcolata a decorrere dall’inizio del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée), non sia inferiore a nove mesi;
c)
la durata del processo di fermentazione destinato a rendere spumante la partita (cuvée) e della permanenza della partita sulle fecce sia di almeno novanta giorni e
d)
il prodotto sia separato dalle fecce mediante filtraggio secondo il metodo del travaso o mediante sboccatura.
4. Le espressioni «
fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale
» o «
metodo tradizionale
» o «
metodo classico
» o «
metodo classico tradizionale
» possono essere utilizzate solamente per designare vini spumanti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo o vini spumanti di qualità a condizione che il prodotto:
a)
sia spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia,
b)
sia rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée),
c)
sia separato dalle fecce mediante sboccatura.
5. L’espressione «
Crémant
» può essere usata soltanto per vini spumanti di qualità bianchi o rosati a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica di un paese terzo a condizione che:
a)
le uve siano vendemmiate a mano;
b)
il vino sia prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;
c)
il tenore massimo di anidride solforosa non sia superiore a 150 mg/l;
d)
il tenore di zuccheri sia inferiore a 50 g/l;
e)
il vino risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4 e
f)
fatto salvo l’, il termine «Crémant» sia indicato sull’etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell’unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica del paese terzo di cui trattasi.
Il disposto delle lettere a) e f) non si applica ai produttori titolari di marchi commerciali che contengono il termine «
Crémant
» registrati anteriormente al 1o marzo 1986.
6. I riferimenti alla produzione biologica dell’uva sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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