Art. 68

Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia

In vigore dal 14 lug 2009
Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia Per figurare nell’elenco di determinati tipi di bottiglia di cui all’allegato XVII, la bottiglia di un tipo determinato risponde ai seguenti requisiti: a) è stata utilizzata esclusivamente, autenticamente e tradizionalmente negli ultimi 25 anni per un determinato vino a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta e b) l’uso evoca al consumatore un vino di una particolare denominazione di origine o indicazione geografica. Nell’allegato XVII figurano le condizioni che disciplinano l’uso di specifici tipi di bottiglia riconosciuti.
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Condizioni di impiego di determinati tipi di bottiglia (Art. 68 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo