Art. 69
Norme sulla presentazione di determinati prodotti
In vigore dal 14 lug 2009
Norme sulla presentazione di determinati prodotti
1. Solo i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti del tipo aromatico sono commercializzati ed esportati in bottiglie di vetro di tipo «sciampagnotte» munite di un dispositivo di chiusura:
a)
per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia,
b)
per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.
2. Gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui al paragrafo 1 si applichi:
a)
ai prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e
i)
elencati nell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008,
ii)
elencati nei punti 7, 8 e 9 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008,
iii)
elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (18), oppure
iv)
aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol;
b)
a prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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