Art. 69

Norme sulla presentazione di determinati prodotti

In vigore dal 14 lug 2009
Norme sulla presentazione di determinati prodotti 1.   Solo i vini spumanti, i vini spumanti di qualità e i vini spumanti del tipo aromatico sono commercializzati ed esportati in bottiglie di vetro di tipo «sciampagnotte» munite di un dispositivo di chiusura: a) per le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 l: un tappo a forma di fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia, b) per le bottiglie di volume nominale non superiore a 0,2 l: qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto. 2.   Gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui al paragrafo 1 si applichi: a) ai prodotti tradizionalmente imbottigliati in bottiglie di questo tipo e i) elencati nell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, ii) elencati nei punti 7, 8 e 9 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, iii) elencati nel regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio (18), oppure iv) aventi un titolo alcolometrico volumico effettivo non superiore a 1,2 % vol; b) a prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) purché i consumatori non siano indotti in errore quanto alla vera natura del prodotto.
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Norme sulla presentazione di determinati prodotti (Art. 69 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo