Art. 25
Verifica annuale
In vigore dal 14 lug 2009
Verifica annuale
1. La verifica annuale effettuata dall’autorità di controllo competente di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in:
a)
un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine;
b)
un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e
c)
una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione.
La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità:
a)
mediante controlli casuali in base ad un’analisi di rischio, oppure
b)
mediante controlli a campione, oppure
c)
mediante controlli sistematici.
Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli.
Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione.
Il controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione.
2. Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall’operatore.
3. Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l’autorità di controllo ispeziona:
a)
i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e
b)
i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall’autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto.
4. La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi:
a)
i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta i valori limite e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui si tratta;
b)
le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3.
5. I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili.
6. Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un’autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni.
7. Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l’articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (11).
8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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