Art. 25 · Verifica annuale

Art. 25

Verifica annuale

In vigore dal 14 lug 2009
Verifica annuale 1.   La verifica annuale effettuata dall’autorità di controllo competente di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 consiste in: a) un esame organolettico e analitico dei prodotti a denominazione di origine; b) un esame analitico soltanto o un esame sia organolettico che analitico dei prodotti a indicazione geografica e c) una verifica delle condizioni riportate nel disciplinare di produzione. La verifica annuale è condotta negli Stati membri in cui ha avuto luogo la produzione in conformità al disciplinare secondo una delle seguenti modalità: a) mediante controlli casuali in base ad un’analisi di rischio, oppure b) mediante controlli a campione, oppure c) mediante controlli sistematici. Nel caso dei controlli casuali gli Stati membri selezionano il numero minimo di operatori da sottoporre a tali controlli. Nel caso dei controlli a campione gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intera zona geografica delimitata e adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione. Il controlli casuali possono essere combinati ai controlli a campione. 2.   Gli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), sono realizzati su campioni anonimi, dimostrano che i prodotti analizzati rispondono alle caratteristiche e alle qualità descritte nel disciplinare di produzione della relativa denominazione di origine o indicazione geografica e possono essere effettuati in qualsiasi fase del processo di produzione, compresa la fase del condizionamento, o anche successivamente. Ogni campione prelevato è rappresentativo dei vini corrispondenti detenuti dall’operatore. 3.   Ai fini del controllo della conformità al disciplinare di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), l’autorità di controllo ispeziona: a) i locali degli operatori, per accertarsi che questi ultimi siano effettivamente in grado di soddisfare le condizioni previste dal disciplinare di produzione e b) i prodotti in qualsiasi fase del processo di produzione, inclusa la fase del condizionamento, in base a un piano di ispezione redatto in anticipo dall’autorità di controllo e di cui gli operatori sono a conoscenza, comprensivo di tutte le fasi di produzione del prodotto. 4.   La verifica annuale garantisce che il prodotto non possa fregiarsi di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta se non nei seguenti casi: a) i risultati degli esami di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), e di cui al paragrafo 2, dimostrano che il prodotto rispetta i valori limite e possiede tutte le idonee caratteristiche della denominazione di origine o dell’indicazione geografica di cui si tratta; b) le altre condizioni elencate nel disciplinare sono soddisfatte, in conformità alle procedure di cui al paragrafo 3. 5.   I prodotti che non rispettano le condizioni previste nel presente articolo possono essere commercializzati senza la relativa denominazione di origine o indicazione geografica, purché siano rispettate le altre disposizioni applicabili. 6.   Per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, la verifica può essere effettuata da un’autorità di controllo di uno degli Stati membri interessati dalle medesime denominazioni o indicazioni. 7.   Se la verifica annuale è effettuata nella fase del condizionamento del prodotto nel territorio di uno Stato membro che non è lo Stato membro di produzione, si applica l’articolo 84 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione (11). 8.   I paragrafi da 1 a 7 si applicano ai vini che recano una denominazione di origine o un’indicazione geografica conformi ai requisiti di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.
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