Art. 67

Nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica

In vigore dal 14 lug 2009
Nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica 1.   Per quanto riguarda il disposto dell’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008 e fermi restando gli del presente regolamento, il nome di un’unità geografica e i riferimenti a una zona geografica possono figurare soltanto sulle etichette dei vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o indicazione geografica di un paese terzo. 2.   Per l’impiego del nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica, la zona dell’unità geografica in questione è delimitata con precisione. Gli Stati membri hanno la facoltà di adottare norme sull’uso di queste unità geografiche. Almeno l’85 % delle uve da cui il vino è stato ottenuto proviene dall’unità geografica più piccola. Il rimanente 15 % dell’uva proviene dalla zona geografica delimitata della denominazione di origine o dell’indicazione geografica corrispondenti. Gli Stati membri possono decidere, per i marchi commerciali registrati o acquisiti con l’uso anteriormente all’11 maggio 2002, che contengono o sono costituiti dal nome di un’unità geografica più piccola della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e dei riferimenti alla zona geografica dello Stato membro interessato, di non applicare le condizioni di cui al primo comma, terza e quarta frase. 3.   Il nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e un riferimento alla zona geografica sono costituiti dal nome di: a) una località o un gruppo di località; b) un comune o una frazione; c) una sottoregione viticola o una parte di sottoregione viticola; d) una zona amministrativa.
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Nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona che è alla base della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e riferimenti alla zona geografica (Art. 67 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo