Art. 60

Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità

In vigore dal 14 lug 2009
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità 1.   I termini « vino spumante gassificato » e « vino frizzante gassificato » di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini « ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica », salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica. I termini « ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica » sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».
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Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità (Art. 60 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo