Art. 60
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità
In vigore dal 14 lug 2009
Norme specifiche per i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti di qualità
1. I termini «
vino spumante gassificato
» e «
vino frizzante gassificato
» di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 sono completati, in caratteri dello stesso tipo e delle stesse dimensioni, dai termini «
ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica
», salvo se la lingua utilizzata indica di per sé che è stata aggiunta anidride carbonica.
I termini «
ottenuti mediante aggiunta di anidride carbonica
» sono indicati anche in caso di applicazione del disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.
2. Per i vini spumanti di qualità, il riferimento alla categoria del prodotto vitivinicolo può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il termine «Sekt».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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