Art. 59

Deroghe

In vigore dal 14 lug 2009
Deroghe In conformità all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini « denominazione di origine protetta » possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell’ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative: a) Cipro: Κουμανδαρία (Commandaria); b) Grecia: Σάμος (Samos); c) Spagna: Cava, Jerez, Xérès o Sherry, Manzanilla; d) Francia: Champagne; e) Italia: Asti, Marsala, Franciacorta; f) Portogallo: Madeira o Madère, Port o Porto.
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Deroghe (Art. 59 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo