Art. 59
Deroghe
In vigore dal 14 lug 2009
Deroghe
In conformità all’, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, i termini «
denominazione di origine protetta
» possono essere omessi per i vini che si fregiano delle seguenti denominazioni di origine protette, a condizione che questa possibilità sia disciplinata nell’ambito della legislazione dello Stato membro o delle norme applicabili nel paese terzo interessato, incluse quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative:
a)
Cipro:
Κουμανδαρία (Commandaria);
b)
Grecia:
Σάμος (Samos);
c)
Spagna:
Cava,
Jerez, Xérès o Sherry,
Manzanilla;
d)
Francia:
Champagne;
e)
Italia:
Asti,
Marsala,
Franciacorta;
f)
Portogallo:
Madeira o Madère,
Port o Porto.
Storico versioni
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