Art. 61

Annata

In vigore dal 14 lug 2009
Annata 1.   A norma dell’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 479/2008, sulle etichette dei prodotti ai sensi dell’ può figurare l’annata a condizione che almeno l’85 % delle uve usate per elaborarli siano state vendemmiate in tale annata. Sono esclusi: a) i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello «sciroppo di dosaggio» o nello «sciroppo zuccherino», o b) i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate in gennaio o in febbraio, l’annata da indicare nell’etichetta dei vini è l’anno civile precedente. 3.   Anche i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica sono soggetti al rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’.
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Annata (Art. 61 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo