Art. 62

Nome della varietà di uve da vino

In vigore dal 14 lug 2009
Nome della varietà di uve da vino 1.   I nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, utilizzate per l’ottenimento dei prodotti ai sensi dell’ del presente regolamento, possono figurare sulle etichette dei prodotti alle condizioni stabilite alle lettere a) e b) del presente articolo. a) Per i vini prodotti nella Comunità europea, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi sono quelli indicati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. Per gli Stati membri esonerati dall’obbligo di classificazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi delle varietà di uve del vino o i loro sinonimi sono quelli figuranti nell’Elenco internazionale delle varietà di viti e dei loro sinonimi gestito dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV). b) Per i vini originari dei paesi terzi, le condizioni di impiego dei nomi delle varietà di uve da vino o dei loro sinonimi sono conformi alle norme applicabili ai produttori di vino nei paesi terzi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative, e tali nomi o sinonimi figurano in almeno una delle liste seguenti: i) dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); ii) dell’Unione per la protezione delle selezioni vegetali (UPOV); iii) dell’Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche (IPGRI). c) Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recanti un’indicazione geografica di un paese terzo, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché: i) qualora sia nominato solo un vitigno o un suo sinonimo, almeno l’85 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tale varietà, esclusi — i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello « sciroppo di dosaggio » o nello « sciroppo zuccherino », o — i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008; ii) qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100 % del prodotto sia stato ottenuto da uve di tali varietà, esclusi — i quantitativi di prodotti usati nella dolcificazione, nello « sciroppo di dosaggio » o nello « sciroppo zuccherino », o — i quantitativi di prodotti di cui all’allegato IV, sezione 3, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008. Nel caso di cui al punto ii), le varietà di uve da vino devono figurare in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni. d) Per i prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica, i nomi delle varietà di uve da vino o i loro sinonimi possono essere indicati purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e lettera c), e di cui all’. 2.   Per i vini spumanti e i vini spumanti di qualità, i nomi dei vitigni utilizzati per completare la designazione del prodotto, ossia «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» e «pinot gris» e i nomi equivalenti nelle altre lingue della Comunità, possono essere sostituiti dal sinonimo «pinot». 3.   In deroga all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell’allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un’indicazione geografica protetta, possono figurare sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un’indicazione geografica di un paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l’11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore. 4.   I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell’allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.
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Nome della varietà di uve da vino (Art. 62 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo