Art. 49
Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta
In vigore dal 14 lug 2009
Norma comune a tutte le indicazioni figuranti in etichetta
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, l’etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008 (di seguito: «i prodotti»), può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste all’ e da quelle disciplinate dall’, paragrafo 1 e dall’, paragrafo 1, di tale regolamento, purché soddisfino i requisiti dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.
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