Art. 50
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione delle indicazioni obbligatorie
1. Le indicazioni obbligatorie di cui all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 e quelle elencate all’ del medesimo regolamento figurano sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente.
Tuttavia, le indicazioni obbligatorie del numero di lotto e quelle di cui all’ e all’, paragrafo 4, del presente regolamento possono figurare fuori del campo visivo in cui compaiono le altre indicazioni obbligatorie.
2. Le indicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 1 e quelle applicabili in virtù degli atti citati all’ del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
Storico versioni
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