Art. 56
Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore
In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore e del venditore
1. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettere e) e f), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo si intende per:
a)
«imbottigliatore», la persona fisica o giuridica, o l’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto;
b)
«imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, ai fini della vendita;
c)
«produttore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mosto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spumante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico;
d)
«importatore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, stabilita nella Comunità che si assume la responsabilità dell’immissione in libera pratica di merci non comunitarie ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (14);
e)
«venditore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circolazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini spumanti di qualità del tipo aromatico;
f)
«indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore.
2. Il nome e l’indirizzo dell’imbottigliatore sono completati:
a)
dai termini «imbottigliatore» oppure «imbottigliato
da (…)», oppure
b)
da termini le cui condizioni di impiego sono definite dallo Stato membro se l’imbottigliamento di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta avviene:
i)
nell’azienda del produttore, oppure
ii)
nei locali di un’associazione di produttori, oppure
iii)
in un’impresa situata nella zona geografica delimitata oppure nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
In caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è completata dai termini «
imbottigliato per conto di (…)» o, nel caso in cui è indicato anche il nome e l’indirizzo della persona che ha effettuato l’imbottigliamento per conto terzi, dai termini «
imbottigliato da (…) per conto di (…)».
Se l’imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell’imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l’imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro.
Per i recipienti diversi dalle bottiglie, i termini «
confezionatore
» e «
confezionato
da
» sostituiscono rispettivamente i termini «
imbottigliatore
» e «
imbottigliato
da
», salvo se la lingua usata non permette di operare tale distinzione.
3. Il nome e l’indirizzo del produttore o del venditore è completato dai termini «produttore» o «prodotto da» e «venditore» o «venduto da» o da termini equivalenti. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria l’indicazione del produttore.
4. Il nome e l’indirizzo dell’importatore sono preceduti dai termini «importatore» o «importato da (…)».
5. Le indicazioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 possono essere raggruppate se riguardano la stessa persona fisica o giuridica.
Una di tali indicazioni può essere sostituita da un codice stabilito dallo Stato membro in cui è situata la sede dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore. Il codice è completato da un riferimento allo Stato membro. Sull’etichetta del vino figura anche l’indicazione del nome e dell’indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale del prodotto, diversa dall’imbottigliatore, dal produttore, dall’importatore o dal venditore indicati in codice.
6. Se il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore, del produttore, dell’importatore o del venditore contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta, tale nome o indirizzo è indicato sull’etichetta:
a)
in caratteri le cui dimensioni non superano la metà dei caratteri utilizzati per la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta oppure per la designazione della categoria dei prodotti vitivinicoli di cui trattasi, oppure
b)
per mezzo di un codice a norma del paragrafo 5, secondo comma.
Gli Stati membri possono decidere quale opzione si applica ai prodotti elaborati sul loro territorio.
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