Art. 4

Nome

In vigore dal 14 lug 2009
Nome 1.   Il nome di cui si chiede la protezione è registrato esclusivamente nella lingua o nelle lingue utilizzate per designare il prodotto di cui trattasi nella zona geografica delimitata. 2.   Il nome è registrato nell’ortografia originale.
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Nome (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo