Art. 6

Produzione nella zona geografica delimitata

In vigore dal 14 lug 2009
Produzione nella zona geografica delimitata 1.   Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente articolo, per «produzione» si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell’uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione. 2.   Per i prodotti a indicazione geografica protetta, la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che in virtù dell’, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008 può provenire da fuori della zona geografica delimitata, deve provenire dallo Stato membro o dal paese terzo in cui si trova la zona geografica delimitata. 3.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008, si applica l’allegato III, sezione B, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (10) relativo alle pratiche enologiche e alle relative restrizioni. 4.   In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato: a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata, oppure b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta può essere vinificato in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, fino al 31 dicembre 2012 i vini a indicazione geografica protetta possono continuare ad essere vinificati al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata. In deroga all’, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 479/2008, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, i prodotti possono essere vinificati in vini spumanti a denominazione di origine protetta o in vini frizzanti a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.
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Produzione nella zona geografica delimitata (Art. 6 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo