Art. 34

Ammissibilità

In vigore dal 14 lug 2009
Ammissibilità La Commissione verifica che il modulo di domanda sia compilato in tutti i suoi elementi e che la domanda sia corredata della documentazione necessaria prevista all’. Se il modulo di domanda è incompleto e la documentazione è assente o incompleta la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata al richiedente.
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