Art. 34
Ammissibilità
In vigore dal 14 lug 2009
Ammissibilità
La Commissione verifica che il modulo di domanda sia compilato in tutti i suoi elementi e che la domanda sia corredata della documentazione necessaria prevista all’.
Se il modulo di domanda è incompleto e la documentazione è assente o incompleta la Commissione ne informa il richiedente e lo invita a porre rimedio entro due mesi alle carenze segnalate. Se non è posto rimedio alle carenze entro tale termine, la Commissione respinge la domanda in quanto inammissibile. La decisione in merito all’inammissibilità è comunicata al richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:607:oj#art-34