Art. 36

Motivi di rigetto

In vigore dal 14 lug 2009
Motivi di rigetto 1.   Se una domanda di menzione tradizionale non risponde alla definizione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 né alle condizioni di cui agli del presente regolamento, la Commissione informa il richiedente dei motivi del rigetto e stabilisce un termine di due mesi dalla data di tale comunicazione per il ritiro o la modifica della domanda o la presentazione di osservazioni. La Commissione adotta una decisione in merito alla protezione in base alle informazioni di cui dispone. 2.   La Commissione respinge la domanda qualora il richiedente non ponga rimedio agli ostacoli entro il termine di cui al paragrafo 1. La Commissione adotta una decisione di rigetto della menzione tradizionale in base ai documenti e alle informazioni di cui dispone. La decisione di rigetto è comunicata al richiedente.
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Motivi di rigetto (Art. 36 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo