Art. 54

Titolo alcolometrico effettivo

In vigore dal 14 lug 2009
Titolo alcolometrico effettivo 1.   Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol » e può essere preceduto dai termini « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo » o dall’abbreviazione « alc ». Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall’analisi. 2.   Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
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