Art. 54
Titolo alcolometrico effettivo
In vigore dal 14 lug 2009
Titolo alcolometrico effettivo
1. Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume.
Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol
» e può essere preceduto dai termini «
titolo alcolometrico effettivo
» o «
alcole effettivo
» o dall’abbreviazione «
alc
».
Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall’analisi.
2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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