Art. 54 · Titolo alcolometrico effettivo

Art. 54

Titolo alcolometrico effettivo

In vigore dal 14 lug 2009
Titolo alcolometrico effettivo 1.   Il titolo alcolometrico volumico effettivo di cui all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008 è indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume. Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol » e può essere preceduto dai termini « titolo alcolometrico effettivo » o « alcole effettivo » o dall’abbreviazione « alc ». Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall’analisi. 2.   Il titolo alcolometrico volumico effettivo è indicato sull’etichettatura in caratteri dell’altezza minima di 5 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri, di 3 millimetri se è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri e di 2 millimetri se è pari o inferiore a 20 centilitri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:607:oj#art-54