Art. 55
Indicazione della provenienza
In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione della provenienza
1. L’indicazione della provenienza, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 è realizzata come segue:
a)
per i vini di cui all’allegato IV, punti 1, 2, 3, 7-9, 15 e 16 del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:
i)
i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure «prodotto di (…)», o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;
per i vini transfrontalieri prodotti con determinate varietà di uve da vino ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 479/2008, può figurare solo il nome di uno o più Stati membri o del paese terzo o di paesi terzi;
ii)
i termini «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «miscela
di vini di diversi paesi della Comunità europea» nel caso di una miscela di vini originari di diversi Stati membri, oppure
per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, i termini «
miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla Comunità europea
» o «
miscela di vini di …» completati dai nomi dei paesi terzi di cui trattasi;
iii)
i termini «vino della Comunità europea» o termini equivalenti, oppure «vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in …», completato dal nome degli Stati membri in causa, per i vini vinificati in uno Stato membro a partire da uve vendemmiate in un altro Stato membro, oppure
per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese terzo, il termini «
vino ottenuto in (…) da uve vendemmiate in (…)», con il nome dei paesi terzi di cui trattasi;
b)
per i vini di cui all’allegato IV, punti 4, 5 e 6, del regolamento (CE) n. 479/2008, senza denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, con:
i)
i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure «prodotto di (…)», oppure «sekt di (…)», o con termini equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;
ii)
i termini «prodotto in (…)», o termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro in cui avviene la seconda fermentazione;
c)
per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, i termini «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure «prodotto di (…)», o con termini equivalenti, completata dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;
per le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette transfrontaliere è indicato solo il nome di uno o più Stati membri o paesi terzi.
Il presente paragrafo fa salvi gli .
2. L’indicazione della provenienza, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008 sulle etichette del mosto, del mosto in fermentazione, del mosto concentrato o del vino nuovo ancora in fermentazione è realizzata come segue:
a)
«mosto di (…)» oppure «mosto prodotto in (…)» o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o di un territorio che fa parte dello Stato membro in cui il prodotto è ottenuto;
b)
«miscela di prodotti ottenuti in due o più paesi della Comunità europea» se si tratta di un taglio di prodotti elaborati in due o più Stati membri;
c)
«mosto ottenuto a (…) da uve raccolte in (…)» per il mosto di uve che non è stato elaborato nello Stato membro in cui sono state vendemmiate le uve.
3. Nel caso del Regno Unito, il nome dello Stato membro può essere sostituito dal nome di un territorio che fa parte del Regno Unito.
Storico versioni
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