Art. 57
Indicazione dell’azienda
In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione dell’azienda
1. I termini elencati nell’allegato XIII con riferimento all’azienda, diversi dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono riservati ai vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta a condizione che:
a)
il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da tale azienda;
b)
la vinificazione sia interamente effettuata nell’azienda;
c)
gli Stati membri disciplinino l’uso dei loro termini rispettivi elencati nell’allegato XIII. I paesi terzi adottano le norme applicabili all’uso dei loro termini rispettivi elencati nell’allegato XIII, inclusi quelli stabiliti dalle organizzazioni professionali rappresentative.
2. Solo se l’azienda lo autorizza il suo nome può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione del prodotto.
Storico versioni
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