Art. 58

Indicazione del tenore di zucchero

In vigore dal 14 lug 2009
Indicazione del tenore di zucchero 1.   I termini elencati nell’allegato XIV, parte A, del presente regolamento, che indicano il tenore di zucchero, figurano sull’etichettatura dei prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   Se il tenore di zucchero dei prodotti, espresso in fruttosio o glucosio (incluso il saccarosio) giustifica l’uso di due dei termini elencati nell’allegato XIV, parte A, è indicato solo uno di questi due termini. 3.   Fatte salve le condizioni di impiego descritte nell’allegato XIV, parte A, il tenore di zucchero non può differire di oltre 3 g per litro da quello indicato sull’etichetta del prodotto.
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Indicazione del tenore di zucchero (Art. 58 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo