Art. 52

Commercializzazione ed esportazione

In vigore dal 14 lug 2009
Commercializzazione ed esportazione 1.   I prodotti con un’etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella Comunità né esportati. 2.   In deroga ai capi V e VI del regolamento (CE) n. 479/2008, per i prodotti destinati all’esportazione gli Stati membri possono autorizzare che nell’etichettatura di determinati vini destinati all’esportazione figurino indicazioni non conformi alle norme di etichettatura previste dalla normativa comunitaria ove tali indicazioni siano previste dalla normativa del paese terzo interessato. Tali indicazioni possono figurare in lingue diverse dalle lingue ufficiali della Comunità.
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Commercializzazione ed esportazione (Art. 52 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo