Art. 51

Applicazione di determinate regole orizzontali

In vigore dal 14 lug 2009
Applicazione di determinate regole orizzontali 1.   Se uno o più degli ingredienti elencati nell’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 479/2008, detti ingredienti devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola «contiene». Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», «sulfiti» o «anidride solforosa». 2.   L’obbligo di etichettatura di cui al paragrafo 1 può comprendere l’uso del pittogramma figurante nell’allegato X del presente regolamento.
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Applicazione di determinate regole orizzontali (Art. 51 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo