Art. 37
Presentazione di un ricorso in opposizione
In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione di un ricorso in opposizione
1. Entro due mesi dalla data di pubblicazione di cui all’, primo comma, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.
2. Il ricorso in opposizione è redatto in conformità al modulo riportato nell’allegato VIII ed è presentato alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione del ricorso in opposizione alla Commissione è la data alla quale è protocollato nel registro della corrispondenza della Commissione.
3. La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine assegnato al fascicolo sui documenti che costituiscono il ricorso in opposizione.
All’opponente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
il numero di pagine ricevute e
c)
la data di ricevimento del ricorso.
Storico versioni
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