Art. 39
Esame di un’opposizione
In vigore dal 14 lug 2009
Esame di un’opposizione
1. La Commissione comunica alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo la richiesta di opposizione che non sia stata respinta a norma dell’, paragrafo 4, e li invita a presentare osservazioni entro due mesi dalla data di tale comunicazione. Le osservazioni ricevute nel termine suddetto di due mesi sono comunicate all’opponente.
Nel corso dell’esame di un’opposizione la Commissione chiede alle parti di presentare osservazioni, se del caso, entro due mesi dall’invio della richiesta, in merito alle comunicazioni ricevute dalle altre parti.
2. Se le autorità dello Stato membro o del paese terzo o il rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo o l’opponente non presentano osservazioni o non rispettano il termine a tal fine previsto, la Commissione adotta una decisione sull’opposizione.
3. La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, oppure all’. La decisione di rigetto è comunicata all’opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell’organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.
4. In caso di opposizioni multiple, dopo un esame preliminare di uno o più ricorsi in opposizioni è probabile che la domanda di riconoscimento non possa essere accolta; in tali casi, la Commissione può sospendere le altre procedure di opposizione. La Commissione informa gli altri opponenti delle decisioni che li riguardano adottate nel corso della procedura.
In caso di rigetto del ricorso le procedure di opposizione sospese si considerano archiviate e gli opponenti interessati ne sono debitamente informati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:607:oj#art-39