Art. 40
Protezione generale
In vigore dal 14 lug 2009
Protezione generale
1. Se la domanda soddisfa i requisiti stabiliti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e dagli del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli , la menzione tradizionale è elencata nell’allegato XII del presente regolamento.
2. Le menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:
a)
contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili;
b)
contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi;
c)
contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
Storico versioni
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