Art. 40

Protezione generale

In vigore dal 14 lug 2009
Protezione generale 1.   Se la domanda soddisfa i requisiti stabiliti dall’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e dagli del presente regolamento e se non è respinta in applicazione degli , la menzione tradizionale è elencata nell’allegato XII del presente regolamento. 2.   Le menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda: a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili; b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto, usata sulla confezione o sull’imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto di cui trattasi; c) contro qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore e in particolare che lasci supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.
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Protezione generale (Art. 40 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo