Art. 31

Lingua

In vigore dal 14 lug 2009
Lingua 1.   La menzione da proteggere è espressa: a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure b) nella lingua di tale menzione usata in commercio. La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. 2.   La menzione è registrata nell’ortografia originale.
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Lingua (Art. 31 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo