Art. 32

Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi

In vigore dal 14 lug 2009
Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi 1.   L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 si applica, mutatis mutandis, alle menzioni usate tradizionalmente nei paesi terzi per i prodotti vitivinicoli a indicazione geografica degli stessi paesi terzi. 2.   Le indicazioni tradizionali diverse dalle menzioni tradizionali elencate nell’allegato XII che figurano nell’etichettatura dei vini originari di paesi terzi possono essere utilizzate in conformità alle norme ivi applicabili, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.
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Norme sulle menzioni tradizionali di paesi terzi (Art. 32 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo