Art. 33

Presentazione della domanda

In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione della domanda La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data e la menzione tradizionale sono rese pubbliche con i mezzi adeguati. Al richiedente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti: a) il numero di fascicolo; b) la menzione tradizionale; c) il numero di documenti ricevuti e d) la data di ricevimento.
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Presentazione della domanda (Art. 33 Regolamento (UE) 2009/607) — Testo vigente | Portale Normativo