Art. 33
Presentazione della domanda
In vigore dal 14 lug 2009
Presentazione della domanda
La Commissione appone la data di ricezione e il numero d’ordine del fascicolo sui documenti che costituiscono la domanda. Le domande sono presentate alla Commissione in formato cartaceo o elettronico. La data di presentazione della domanda alla Commissione è la data alla quale essa è protocollata nel registro della corrispondenza della Commissione. Tale data e la menzione tradizionale sono rese pubbliche con i mezzi adeguati.
Al richiedente è rilasciata una ricevuta contenente almeno i dati seguenti:
a)
il numero di fascicolo;
b)
la menzione tradizionale;
c)
il numero di documenti ricevuti e
d)
la data di ricevimento.
Storico versioni
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